Pronto il dossier da consegnare al GSE per dimostrare, come richiesto dalle regole operative, che l’impianto collettivo è stato “realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER”
La turbina eolica collettiva presso il Castiglione, entrata in funzione a settembre 2023, potrà alimentare una comunità energetica rinnovabile solo a patto che si dimostri che l’impianto è stato “realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER”. È quanto emerso dalle regole operative del GSE, che attuano il decreto cosiddetto CACER emanato dal MASE, nelle quali si chiarisce – almeno in parte – il nodo critico relativo agli impianti allacciati dopo il 15 dicembre 2021.
Nell’art. 3 comma 2 lettera c, del decreto di recente pubblicazione si legge infatti che sono ammissibili alla richiesta di incentivo solo le comunità che “risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio”. Questa specifica, oltre ad essere in contraddizione con l’art. 8 del precedente Dlgs 199 del 2021, ha diffuso forte scontento tra gli operatori perché mette a rischio numerosissimi progetti in tutta Italia – tra cui la turbina eolica collettiva del Castiglione – che si sono portati avanti con la realizzazione degli impianti nella lunghissima attesa del decreto.
Il chiarimento del GSE
Il chiarimento è arrivato con le regole operative del GSE pubblicate il 24 febbraio. Si legge: “Per gli impianti/UP (unità di produzione) entrati/e in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso (…) la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE”.
Sono passati circa due anni da quando la cooperativa ha partorito l’idea di costituire una comunità energetica rinnovabile per mettere a disposizione della cittadinanza eugubina l’energia prodotta dall’impianto: questo è testimoniato da comunicati e conferenze stampa, articoli di giornale, dichiarazioni pubbliche, servizi tv, che ènostra ha raccolto per dimostrare al GSE, secondo quanto richiesto dalle regole operative, che la turbina è stata ideata e realizzata al tal fine. Sarà poi il GSE a valutare la consistenza della documentazione caso per caso, secondo criteri non sufficientemente esplicitati nelle regole operative.
I controversi antecedenti sugli impianti candidabili
A novembre 2022 il MASE avviò una consultazione che riguardava l’applicazione dell’art. 8 del DLgs 199/2021, nel quale si afferma che gli impianti che possono alimentare una CER e richiedere l’incentivo sono quelli entrati in funzione dopo la data di entrata in vigore dello stesso decreto, quindi il 15/12/2021.
In questo documento, si precisava che le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente non avrebbero consentito di erogare incentivi per impianti che avessero iniziato i lavori di realizzazione prima della data di entrata in vigore del relativo provvedimento di incentivazione. L’accesso alle nuove tariffe incentivanti in via di definizione quindi sarebbe stato consentito solo per gli impianti che avessero avviato i lavori e fossero entrati in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto attuativo.
In quell’occasione, rispondendo al quesito specifico (Q10), ènostra contestò – così come fecero associazioni di categoria e operatori – l’incongruenza di tale provvedimento rispetto a quanto previsto dal testo dell’art. 8 comma 1 del DLgs 199/2021 e confermò di aver “già avviato i lavori di impianti entro il MW di potenza, con tecnologie fotovoltaica ed eolica – nel secondo caso riferendosi ai 999 kW dell’eolico del Castiglione – con l’idea di mettere l’energia a disposizione della comunità e di destinare alla stessa l’incentivo sull’energia condivisa, al netto dei costi di costituzione e gestione della CER”. Contestualmente si denunciò anche il danno che avrebbe subito la comunità locale, privata in tal modo di una fondamentale opportunità di rivitalizzazione del territorio e di partecipazione attiva dei cittadini, oltre che di riduzione della spesa energetica.
La cooperativa dichiarò inoltre che “Dato il protrarsi dell’attesa (del decreto attuativo, ndr), pur ignorando quali sarebbero stati i valori e il meccanismo incentivante, molti soggetti, interessati anche agli impatti sociali conseguibili, non hanno esitato a procedere nello sviluppo di comunità energetiche, elaborando piani di sviluppo, pianificando investimenti, affiancando imprese che, dati anche i costi elevati dell’energia, avevano l’urgenza di avviare il prima possibile progetti per l’autoconsumo di energia rinnovabile per ridurre la spesa energetica”.
Ed ora il paradosso
All’epoca non si era potuto procedere con la costituzione della CER perché, alla luce delle linee guida UE, sembrava inibita la possibilità di farlo per gli impianti per i quali erano già iniziati i lavori. Per avere certezze occorreva attendere la pubblicazione del testo del decreto attuativo. Ora in pratica viene messa in dubbio la volontà di mettere l’impianto a disposizione della CER con la presunzione che, se ci fosse stata davvero l’intenzione, lo si sarebbe fatto prima di realizzare l’impianto stesso. Ma vale quanto scritto sopra. In base alle linee guida sembrava che l’eolico del Castiglione non avrebbe potuto “servire” una CER solo per aver iniziato i lavori prima dell’uscita del decreto attuativo, che abbiamo atteso, ricordiamo, per ben 19 mesi. La criticità è risultata poi ufficialmente superata solo a novembre 2023 con la pubblicazione nel sito del Ministero delle slide che sintetizzavano il testo approvato dalla CE. Ora genera un certo imbarazzo sentirsi chiedere “se avevi in mente la CER perché non l’hai costituita prima di allacciare?”.
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