Il Decreto Antifrodi ridefinisce gli impianti che verranno colpiti dal provvedimento che era stato previsto dal DL Sostegni Ter.
Come alcuni soci già sapranno, con l’art. 16 del Decreto Sostegni Ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio, il Governo ha introdotto specifiche misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica andando ad attingere dai cosiddetti “extra profitti” delle rinnovabili e destinando tali proventi a parziale copertura degli oneri generali di sistema (OdS).
In risposta al Decreto, il 4 febbraio ènostra ha inviato al Presidente Draghi una Lettera Aperta (v. Lettera aperta a Draghi: La scure del Decreto Sostegni ter sull’energia rinnovabile cooperativa) per rimarcare le debolezze del meccanismo, in primo luogo contestando il fatto che non si fosse parimenti previsto di attingere ai ben più generosi extra profitti del comparto fossile, in secondo luogo andando ad evidenziare l’iniquità dell’applicazione del provvedimento a soggetti a finalità non lucrativa, come il caso di ènostra, che per natura e modello destinano i benefici ai propri soci.
Al di là delle azioni di lobbying di ènostra, le contestazioni sollevate da associazioni di categoria, operatori di settore e associazioni ambientaliste hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo di far rimettere in discussione la misura, tanto che con il Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, già pubblicato in Gazzetta e in vigore dal 26 febbraio 2022, è stato abrogato l’incriminato art. 16 del Decreto Sostegni ter e riformulato all’interno del nuovo Decreto cosiddetto Antifrodi (DL 13/2022).
Nello specifico, le nuove regole sono contenute nell’art. 5 (“Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili”) e prevedono che dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 si applichi un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che rientrano nelle due fattispecie:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010.
Il meccanismo a due vie prevede che, se il valore dell’energia degli impianti interessati dall’Art. 5 supera una data soglia di prezzo, con valori di riferimento che dipendono dalla zona di mercato dell’impianto (come riportato nella Tabella 1 allegata al decreto), i produttori dovranno restituire al GSE tale differenza.
Lo specchietto che segue mira a tradurre in forma più comprensibile le categorie di impianti a cui si applica la norma che prevede la restituzione degli extra profitti:
Per ènostra questo significa che dei 13 impianti di proprietà, 6 impianti fotovoltaici sui 7 incentivati saranno interessati dal meccanismo a due vie per il periodo da febbraio a dicembre, resta escluso un impianto in Conto energia di 19,9 kWp. La buona notizia è che il nuovo impianto eolico del Cerrone, essendo stato allacciato nel 2021, non sarà colpito dalla restituzione di “extra profitti”.
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