L’AdE ha risposto all’interpello inoltrato dalla CER di Villanovaforru e spiega che gli incentivi incassati dalle CER costituite come enti non commerciali non sono considerabili come utili e non sono tassabili. Solo l’energia immessa in rete e venduta è “fiscalmente rilevante”
Il 28 novembre l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello inviato dal presidente della Comunità Energetica Rinnovabile di Villanovaforru – con il supporto di ènostra, degli avv.ti Emilio Sani e Anna Castelli e dello Studio Ariotto Associati – fornendo delucidazioni sulla natura fiscale dei ricavi derivanti dagli incentivi e dalla vendita dell’energia, a beneficio in particolare di tutte le configurazioni costituite in forma di enti del terzo settore (ETS). Ecco quanto emerso dall’interpello (qui il documento).
Regime di fiscalità degli incentivi
Gli incentivi incassati da una CER costituita in forma di Ente del Terzo Settore (ETS) possono essere redistribuiti ai suoi membri senza che l’atto costituisca una violazione della normativa di riferimento. Questo il primo e fondamentale chiarimento giunto dall’Agenzia delle Entrate.
Il dubbio scaturiva dall’art. 8 c. 2 Codice del Terzo Settore (divieto di distribuzione di utili) che vieta la distribuzione di utili tra i membri di un ente non commerciale. L’AdE ha spiegato che la restituzione delle somme percepite ai membri non rappresenta un aggiramento di tale divieto, in virtù del fatto che la CER le incassa su mandato dei membri della CER.
Gli incentivi riscossi dalle CER costituite in forma di enti non commerciali quindi non costituiscono utili e non sono tassati in capo alla CER. Solo una volta percepiti dai singoli membri della comunità energetica al momento della restituzione assumeranno rilevanza reddituale in base allo status giuridico del soggetto che le riceve (nel caso sia una persona fisica non esercente attività d’impresa arti e professioni, ad esempio, gli incentivi non avranno rilevanza reddituale, in analogia con quanto stabilito con la circolare risoluzione 12 marzo 2021, n. 18/E).
Il chiarimento è fondamentale perché fuga ogni dubbio sul fatto che una CER possa redistribuire legittimamente i ricavi derivanti dagli incentivi tra i suoi membri. Questa incertezza, ora risolta, faceva temere che le CER costituite in forma di associazione non potessero spartire gli incassi derivanti dagli incentivi tra i membri. Tale eventualità avrebbe limitato i potenziali impatti di queste CER, soprattutto nel contrasto diretto alla povertà energetica.
Emerge poi dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate che, se la CER dovesse decidere di impiegare l’intero ammontare degli incentivi per il finanziamento di progetti sociali, questi non sarebbero soggetti a tassazione.
Regime di fiscalità dell’energia venduta
Un’altra importante precisazione arrivata dall’Agenzia delle Entrate è relativa agli introiti ottenuti dall’energia immessa in rete e venduta dalle configurazioni di CER e AUC: come vengono configurati dal punto di vista reddituale?
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello spiegando che i ricavi generati dalla vendita dell’energia “eccedente l’autoconsumo istantaneo” sono “fiscalmente rilevanti” e quindi tassati. Nel caso in cui si tratti di un Autoconsumo Collettivo (AUC) di condominio composto da persone fisiche o di una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale alimentata da un impianto fino a 200 kW di potenza, questi ricavi sono categorizzabili come redditi diversi e quindi verranno tassati con il regime fiscale riservato ai “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.
Resta tuttavia un dubbio interpretativo in merito alla risposta dell’Agenzia delle Entrate su questo punto. L’AdE fa riferimento alla vendita dell’energia “eccedente l’autoconsumo istantaneo”, ma resta da chiarire che cosa si intenda con tale dicitura. Nella interpretazione più favorevole, l’“autoconsumo istantaneo” comprenderebbe anche l’energia condivisa dai membri della CER, e quindi la tassazione sarebbe da imporsi solo all’ energia immessa in rete e venduta al GSE in eccedenza rispetto all’energia condivisa in modo virtuale. Una seconda interpretazione meno vantaggiosa vedrebbe ricadere nella locuzione “autoconsumo istantaneo” solo l’energia autoconsumata fisicamente, e quindi tutta l’energia immessa in rete (escludendo solo autoconsumi fisici) sarebbe soggetta a tassazione, ivi compresa anche l’energia virtualmente condivisa tra i membri della CER.
Sarà inoltrata un’ulteriore richiesta di chiarimento allo scopo di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo.
In ogni modo, la rilevanza fiscale dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia immessa in rete e venduta sembra implicare che tali importi non possano essere redistribuiti ai membri della CER costituitasi come ente non commerciale, pena la violazione del richiamato art. 8 c. 2 Codice del Terzo Settore. Queste somme potranno invece essere reinvestite dalla CER stessa per progetti sociali e a beneficio della collettività. Ove si volesse invece procedere alla redistribuzione di tali proventi, occorrerebbe ipotizzare una diversa forma giuridica della CER, che consenta la ripartizione di somme in capo ai soci (es. soc. cooperativa).
Non sono, per contro, contenuti particolari chiarimenti in merito alle CER costitute in forma di società cooperative, in quanto tali soggetti in quanto enti commerciali determinano l’imponibile considerando tutti i redditi come redditi di impresa. Sembra comunque che i principi espressi in merito alla fiscalità degli incentivi siano applicabili anche a queste ultime in quanto, anche in questo caso, esse operano come mandatarie dei propri soci per l’incasso degli incentivi.
“Un risultato atteso da tempo che ha portato alla luce importanti chiarimenti”, ha commentato Chiara Brogi, referente area socio legale CER di ènostra. “Un ringraziamento speciale va alla CER di Villanovaforru che si riconferma pioniera in tema comunità energetiche rinnovabili, sempre impegnata in prima linea nell’azione di avanscoperta: un servizio prezioso per le CER del futuro”.
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