Dopo quasi due anni di attesa, finalmente il decreto attuativo che norma gli incentivi. Rispetto alle bozze circolate c’è qualche novità positiva sui contributi del PNRR, ma sono a rischio i progetti CER con impianti già entrati in funzione
Al via la stagione delle CER di seconda generazione. Il 23 gennaio 2024, dopo quasi due anni di attesa, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha finalmente pubblicato nel sito il decreto attuativo che norma la tariffa incentivante destinata all’energia autoconsumata nell’ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili.
Una nuova stagione per le CER
Potranno finalmente concretizzarsi le iniziative che coinvolgono utenze facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria (qui la mappa interattiva delle cabine primarie in tutto il Paese). Il passaggio dalla secondaria alla primaria implica un forte allargamento del perimetro dei progetti CER, degli impatti ambientali e sociali ad essi connessi, con il potenziale coinvolgimento di migliaia di utenze. Potranno richiedere gli incentivi CER alimentate da impianti rinnovabili con potenza massima non superiore a 1 MW, con alcune limitazioni che vediamo in seguito.
Meccanismi incentivanti
Si confermano le due forme di agevolazione già note: l’incentivo in tariffa e i contributi a fondo perduto, benefici tra loro cumulabili. L’incentivo in tariffa, che spetterà alla quota di energia condivisa tra i membri della comunità, è composto da un valore fisso e da una parte variabile in funzione delle dimensioni dell’impianto, dell’ubicazione geografica e dell’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale). Con PUN inferiore a 140 €/MWh, tra incentivo e contributo su oneri risparmiati si andrà da un valore massimo di 138,5 €/MWh (nel caso di impianti sotto i 200 kWp di potenza e ubicati al nord) e un minimo di 108,5 €/MWh per impianti oltre i 600 kW in zona sud e isole.
La tariffa incentivante verrà garantita fino al raggiungimento di un contingente massimo di 5 GW di potenza entro il 31 dicembre 2027 alle CACER, ovvero l’insieme di CER, configurazioni di autoconsumo collettivo e sistemi di autoconsumo individuali a distanza che utilizzano la rete elettrica di distribuzione. Nel caso di CER e gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC) realizzati nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, il Ministero finanzierà grazie al PNRR un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, fino al raggiungimento di 2 GW di potenza installati.
“Siamo finalmente alla svolta”, dichiara Sara Capuzzo, presidente di ènostra, “Ora davvero potranno concretizzarsi progetti di scala importante. Fioriranno iniziative le più disparate. Come ènostra continueremo a promuovere e sostenere progettualità che nascono dal basso e mirano alla transizione che mette al centro i territori e le comunità. Supporteremo in particolare iniziative di natura solidale, riconoscendole come massima espressione del modello, e opereremo per amplificare la risonanza sociale dei progetti, che saranno molto più articolati e multidisciplinari rispetto alla fase sperimentale. Laddove si saprà garantire la costruzione di relazioni forti e reciprocamente vantaggiose tra i soggetti coinvolti, le iniziative saranno destinate a consolidarsi, a prosperare nel tempo e a favorire l’economia locale”.
Le novità rispetto alle bozze circolate
La maggior parte dei contenuti del decreto preannunciati a novembre è stata mantenuta, e su questi rimandiamo alla news di approfondimento da noi scritta contestualmente.
Resta però ambigua l’interpretazione della cumulabilità degli incentivi. Alla domanda “È possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?” si ottiene risposta diversa a seconda che si consultino le FAQ pubblicate dal MASE o le Pillole pubblicate nel sito GSE.
Positivo il fatto che il soggetto beneficiario del contributo per i comuni sotto i 5.000 abitanti sembrerebbe poter essere in generale “colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione”, come si legge alla FAQ 17 resa disponibile dal Ministero, e quindi non solo la CER e l’AUC. Sfortunatamente su questo punto non c’è chiarezza, visto che nel testo del decreto (art. 7 comma 1) parrebbe invece che possano ricevere il finanziamento soltanto le comunità energetiche stesse. Saranno le regole tecniche a chiarire definitivamente entrambi i punti.
La grave minaccia per gli impianti già entrati in funzione
Il decreto contiene un aspetto molto problematico, su cui diverse realtà e associazioni di categoria in tutta Italia hanno già sollevato circostanziate obiezioni. All’Art. 3 comma 2 lettera c, si legge che sono ammissibili alla richiesta di incentivo solo le comunità che “risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio”. Tale limitazione contraddice le indicazioni del precedente Dlgs 199 del 2021, il decreto di recepimento della Direttiva Rinnovabili – gerarchicamente superiore al decreto ministeriale – che all’articolo 8 comma 1 ha stabilito che gli impianti ammissibili all’incentivo sono quelli allacciati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, quindi dal 15 dicembre 2021.
Molti operatori, dopo la pubblicazione del decreto legislativo 199/2021, e nelle more della tardiva pubblicazione dei decreti ministeriali attuativi, hanno iniziato a realizzare gli impianti da mettere a disposizione delle comunità energetiche. La realizzazione ed entrata in esercizio di tali impianti, nella gran parte dei casi, è avvenuta senza la preventiva costituzione di una comunità energetica, in quanto questo requisito non era previsto dal decreto legislativo 199/2021. La quasi totalità degli operatori ha ritenuto di ritardare la formale costituzione della comunità (rimandandone anche i costi da sostenere) al momento in cui erano determinati i requisiti necessari. Gli impianti sono stati installati in vista di una successiva associazione a comunità energetiche, come si evince dal fatto che per gli stessi non è stato richiesto alcun incentivo in conto produzione. Se si precludesse a questi impianti di percepire il riconoscimento dell’incentivo per le comunità, si danneggerebbe, ancora prima di iniziare, l’intera filiera delle comunità energetiche proprio nelle sue parti più attive, che si erano per tempo adoperate per rendere immediatamente efficace il meccanismo.
Il caso concreto di Sopred
Quale sarebbe il destino, ad esempio degli impianti già entrati in funzione e realizzati con un sovradimensionamento rispetto all’autoconsumo fisico, proprio con l’idea di poter condividere il surplus in una CER? Si può comprendere l’entità del danno analizzando le esperienze concrete. Uno tra i tanti esempi, è quello della cooperativa agricola Sopred di Standiana (Ravenna), che ha realizzato un impianto fotovoltaico da 500 kW sul suo capannone progettando di costituire una CER nell’ambito dell’iniziativa Cooperative in transizione coordinata da Legacoop Romagna e ènostra. L’impianto in questione, entrato in funzione lo scorso dicembre, fornisce energia per la produzione di disidratato di erba medica, foraggio e paglia, l’attività principale di Sopred, ma è stato progettato appositamente per poter condividere l’eccedenza di elettricità con la nascitura comunità energetica Standiana, tenendo quindi conto delle esigenze energetiche degli altri membri candidati a far parte della CER. Nei mesi invernali, infatti, la cooperativa ha consumi energetici di gran lunga inferiori per via della stagionalità della sua attività. Il progetto prevedeva quindi la condivisione del surplus di energia degli impianti con gli altri membri: la Cooperativa Agricola Braccianti (CAB) Campiano e la CAB Comprensorio Cervese. Sopred dovrà rinunciare al progetto CER per aver commesso l’errore di aver pianificato il percorso anticipando lo sviluppo dell’impianto alla comunità energetica ad esso associato?
In una news dedicata parleremo del progetto CER di ènostra a Gubbio, presso il Castiglione, che proprio come il fotovoltaico di Sopred, sarebbe colpito dalla stessa restrizione.
Non ci resta che aspettare le regole operative
Entro il 23 febbraio (ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale) le regole operative del GSE che disciplinano le modalità e tempistiche di riconoscimento degli incentivi saranno approvate dal MASE e entro 45 giorni dalla loro approvazione, saranno attivi i portali attraverso i quali presentare le richieste.
Il GSE lancerà inoltre una campagna informativa per informare i consumatori dei benefici del modello delle CER, il cui primo passo è costituito da alcune FAQ già disponibili online. Inoltre, sarà reso disponibile sul sito del GSE un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative.
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