Con l’approvazione da parte del Consiglio UE del 4 dicembre scorso, si è concluso il lungo iter legislativo che porterà alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea – presumibilmente il prossimo 21 dicembre – di tre importanti norme per il sostegno all’energia pulita: la nuova direttiva sulle energie rinnovabili (RED2), quella di revisione della direttiva sull’efficienza energetica (EED) e il Regolamento sulla Governance dell’energia; tutti facenti parte del pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” (Clean Energy For All Europeans), presentato dalla Commissione UE nel novembre del 2016.
I documenti approvati contengono importanti decisioni riguardo gli obiettivi nazionali su rinnovabili ed efficienza al 2030, nonché le misure per garantire che questi obiettivi siano raggiunti. Numerose, inoltre, sono le misure adottate per garantire parità di condizioni ai singoli consumatori e alle comunità energetiche, in modo che possano partecipare e beneficiare della transizione energetica in atto.
Obiettivi rinnovabili ed efficienza
Per quanto riguarda la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la nuova direttiva stabilisce un obiettivo vincolante del 32% al 2030, con la possibilità di una revisione al rialzo nel 2023. Obiettivo della nuova RED è quello di accelerare la transizione dalle fossili alle rinnovabili non solo nel settore elettrico, ma anche in quello del riscaldamento e dei trasporti; in quest’ultimo caso, la direttiva impone una quota minima di fonti rinnovabili del 14%.
Rispetto alla promozione dell’efficienza energetica, la revisione della direttiva 2012/27/UE stabilisce un obiettivo di risparmio energetico del 32,5%, prevedendo, anche in questo caso, la possibilità di una revisione al rialzo nel 2023. Per gli Stati Membri sono stati stabiliti dei target indicativi, ma è stato anche introdotto l’obbligo di ottenere nuovi risparmi energetici annuali dello 0,8% nel periodo 2021-2030 (0,24% nel caso di Cipro e Malta).
Autoconsumo
L’articolo 2 della nuova direttiva rinnovabili definisce “l’autoconsumatore di energie rinnovabili” come “un cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta”.
Ma le novità più interessanti relative all’autoconsumo riguardano l’introduzione di due principi molto innovativi presenti nell’articolo 21. Questi riguardano l’autoconsumo collettivo, che introduce la condivisione dell’energia tra molteplici soggetti, e le nuove modalità nell’applicazione degli oneri di rete e di sistema.
Come spiega su Qualenergia, Emilio Sani – Avvocato esperto in mercato elettrico – il primo principio consentirà di “produrre, accumulare e vendere energia con un modello da uno a molti (one to many). In un condominio, ad esempio, un impianto fotovoltaico installato sul tetto potrà fornire elettricità ai diversi appartamenti, una cosa che al momento è vietato fare in Italia (e in altri paesi) perché l’unica forma ammessa di autoconsumo nel nostro paese è quella da un unico impianto a un solo consumatore finale”, attraverso i cosiddetti Sistemi Efficienti di Utenza (SEU).
Ma non è finita qui: il sostegno all’autoconumo passa anche da una più oculata applicazione degli oneri di rete. “Se l’autoconsumo – aggiunge Sani – utilizzerà la rete esistente di distribuzione, si dovranno pagare i relativi oneri, che però dovranno essere cost reflective, cioè rispecchiare il costo reale per l’utilizzo della rete stessa”.
La totale esenzione degli oneri di rete e di sistema è prevista, invece, per gli impianti di piccola taglia e cioè quelli con potenza uguale o inferiore a 30 kW non incentivati.
Comunità energetiche
La nuova direttiva rinnovabili contiene anche la definizione di Comunità energetica. Chiamata “comunità di energia rinnovabile” è intesa come un vero e proprio soggetto giuridico, “il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”.
L’articolo 22 della RED sancisce il diritto dei cittadini che fanno parte delle comunità energetiche di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita. L’energia prodotta dagli impianti della comunità energetica o rilasciata dagli impianti di stoccaggio potrà essere condivisa con i membri della comunità stessa. La condivisione potrà essere fatta anche utilizzando la rete pubblica.
“Il riconoscimento a livello normativo delle comunità energetiche”, afferma Davide Zanoni, Presidente di ènostra, “è un grosso passo in avanti verso la democrazia energetica e la generazione distribuita. Tuttavia è solo un primo passo nella definizione di un quadro normativo, anche a livello nazionale, capace di dare ai cittadini il potere di partecipare attivamente alla transizione energetica e di liberare tutto il potenziale delle comunità energetiche, in termini: scambi tra singoli produttori e consumatori (peer-to-peer), autogestione di reti sistemi locali di produzione e distribuzione, installazione di impianti collettivi in crowdfunding anche cooperativo, fornitura elettrica con contratti in PPA che garantiscono ai soci delle comunità energia rinnovabile al prezzo di costo. Tutto questo nel rispetto degli equilibri del sistema elettrico e della sostenibilità nella gestione delle rete elettrica, ma affermando un principio di equità nella ripartizione dei costi di utilizzo”.
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