Dal 1° maggio 2017 i clienti, domestici e non, avranno maggiori tutele nel casi di contratto non effettivamente firmato, o con firma falsificata, di non rispetto dei termini sul diritto di ripensamento e di diffusione di informazioni non veritiere da parte di operatori commerciali scorretti per ottenere la firma dei clienti.
In caso di passaggio a nuovo fornitore, se quest’ultimo non rispetta le regole, è possibile tornare al vecchio venditore attivando la procedura di “ripristino veloce”, introdotta dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la delibera 228/2017/R/com.
Ricordiamo che, prima della conclusione del contratto, o comunque entro 14 giorni, il venditore deve consegnare al cliente domestico una copia integrale del contratto, scritta in caratteri di stampa leggibili e utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile. Tale copia va firmata dal cliente e riconsegnata al fornitore.
I 14 giorni vanno calcolati a partire dalla data in cui il cliente riceve la copia scritta del contratto o della proposta. Nell’arco di questo tempo, il cliente ha diritto al cosiddetto “ripensamento”, e cioè può recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere penali. E se i 14 giorni sono passati e ci accorgiamo che c’è qualcosa che non va nel contratto? O, peggio ancora, che siamo stati oggetto di una truffa? Si può attivare la procedura ripristinatoria volontaria.
Che cos’è la procedura di ripristino
Il ripristino veloce è uno strumento a tutela del consumatore, complementare rispetto a quelli già garantiti dall’ordinamento per contrastare le possibili contratti non richiesti, che consente di tornare al vecchio fornitore senza aprire contenziosi giudiziari e a patto di versare al venditore da cui si vuole recedere le spese che gli verranno comunque applicate dal distributore, ma non quelle per l’energia consumata dal cliente (i costi relativi all’attività di commercializzazione della vendita al dettaglio). Di tale procedura si possono avvalere i clienti finali di energia elettrica, domestici e non domestici allacciati in bassa tensione (si applica anche ai clienti finali di gas naturale).
Come funziona per i clienti domestici
Il cliente domestico deve inviare un reclamo al venditore entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta. Nel caso di accoglimento del reclamo, il venditore dovrà comunicare al cliente la possibilità di aderire volontariamente alla procedura di ripristino del contratto ancora in essere con il venditore precedente a quello contestato, applicando le spese che gli verranno applicate comunque dal distributore ma non quelle per l’energia consumata dal cliente.
A sua volta, il cliente domestico dovrà comunicare al venditore la volontà di aderire alla procedura di ripristino (e cioè la volontà di tornare al fornitore precedente) entro 20 giorni solari, dalla data di consegna risposta del venditore al reclamo del cliente, o dalla data di invio della risposta al reclamo inviata mediante posta elettronica.
Se, invece, rigetta il reclamo, il venditore deve comunicare al cliente che può rivolgersi allo Sportello del consumatore.
Nel caso, ancora, in cui il venditore non risponda al reclamo, allora il cliente deve inviarlo direttamente allo Sportello del consumatore, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni che può compiere per tutelarsi. Lo sportello del consumatore risponde al numero verde 800 166 654 e i reclami possono essere inviati attraverso il portale all’indirizzo www.sportelloperilconsumatore.it.
Come funziona per i clienti non domestici
Il cliente finale non domestico può inviare un reclamo entro 30 giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, che può essere:
• il decimo giorno successivo alla data in cui il venditore ha consegnato la lettera di conferma del contratto,
• oppure la data in cui il cliente riceve la telefonata di conferma del contratto,
• oppure ancora la data di scadenza del pagamento della prima bolletta, nel caso in cui il cliente non abbia ricevuto né la lettera, né la telefonata di conferma.
Nel caso in cui il venditore accolga il reclamo, deve inviare una risposta motivata al cliente e deve:
• comunicare al SII (Sistema informativo integrato) la risoluzione del contratto entro 3 giorni lavorativi dall’accoglimento del reclamo;
• comunicare al venditore precedente i dati del cliente che ha presentato il reclamo;
• stornare le fatture eventualmente emesse nei confronti del cliente che ha presentato il reclamo e applicare solo i costi sostenuti secondo le regole definite nel TIRV.
Se il venditore non ritiene di dover accogliere il reclamo, deve inviare al cliente una risposta motivata e inviare, contestualmente, allo Sportello del consumatore i seguenti documenti:
• copia del reclamo del cliente finale;
• copia integrale della risposta motivata inviata al cliente;
• documentazione attestante il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5 del TIRV;
• data dell’attivazione della fornitura, se già effettuata.
Bene che esistano nuovi strumenti di tutela ai consumatori, spesso adescati con tattiche di vendita sempre più sofisticate e scorrette, ma meglio sarebbe non trovarsi mai ad essere protagonisti di uno di questi casi. Purtroppo di operatori commerciali scorretti in giro ce ne sono molti e bisogna imparare a difendersi. ènostra ti aiuta a farlo con il servizio Stop alle truffe. Consultalo.
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