Chi abita in condominio conosce le difficoltà che spesso si incontrano nel prendere decisioni che riguardano le parti comuni. Spesso il veto di un solo condomino può decidere le sorti di un progetto. Ma Walter, socio di ènostra, determinato nella volontà di installare il proprio impianto fotovoltaico, oggi può raccontare la sua storia di orgoglioso produttore di energia pulita, grazie anche al supporto e alla professionalità di Retenergie, partner tecnico di ènostra nella fornitura di servizi energetici su misura.
“Se il progetto non arreca problemi estetici o funzionali”, puntualizza Walter, “non modifica la destinazione d’uso di parti comuni e non consuma tutto o buona parte del tetto disponibile, allora il condomino che vuole installare un impianto ha il diritto di farlo, e non deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea”.
Quanto riporta il nostro socio fa riferimento alla legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 che ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni del Codice civile sul condominio, tra cui specifiche facilitazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e per gli interventi di efficientamento energetico.
Una tra queste riguarda proprio le parti comuni degli edifici: secondo la legge, infatti, è “consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.” E non solo, il condomino può farlo senza chiedere il consenso degli altri condomini, ma limitandosi a darne “comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”.
A scanso di equivoci, questi concetti sono stati ribaditi anche dalla sentenza n. 11707/2014: con essa il Tribunale di Milano ha annullato una delibera assembleare che vietava a un condomino l’utilizzo del tetto comune per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ad uso personale. Secondo il Giudice, il veto dell’assemblea era in netto contrasto con quanto disposto dalla legge n. 220/2012, la quale dà diritto al condominio di installare l’impianto anche senza il consenso dell’assemblea condominiale. Quest’ultima può soltanto prescrivere, a maggioranza, “modalità alternative di esecuzione, imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, oppure provvedere a richiesta a ripartire l’uso del lastrico solare o delle altre superfici comuni salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio…”.
Come, giustamente consiglia Walter – “bisogna evitare che nascano eccessive tensioni; perciò ho prima chiarito con l’amministratore le mie intenzioni, e una volta che lui era d’accordo ho informato i condomini e portato la comunicazione in assemblea condominiale, non chiedendo il permesso ma comunicando quello che avrei fatto. Certamente avere buoni rapporti di vicinato mi ha avvantaggiato, come mi ha avvantaggiato il fatto di abitare all’ultimo piano, semplificando molto i problemi di collegamento tra i pannelli e il mio appartamento”.
Per concludere, condividiamo con piacere l’apprezzamento di Walter per il servizio ricevuto in qualità di socio:
Ho scelto l’offerta di Retenergie, presentatami da ènostra, perché la qualità del progetto e dei materiali mi pareva molto interessante, e il costo ragionevole. La stessa qualità ho constatato anche nella gestione del progetto e nella fase di installazione, per la quale ero piuttosto preoccupato, visto che abito in un condominio, e che ho trovato eccellente. I miei pannelli sono veramente belli (e utili).
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