Tra le novità introdotte dalla riforma delle tariffe elettriche entrate in vigore dal 1° gennaio 2017 (v. news Un viaggio nella giungla delle tariffe, per ottimizzare consumi e risparmi e Mercato elettrico: le novità per i consumatori dal 1 gennaio 2017) ve ne sono alcune che riguardano in particolare la variazione di potenza del contatore contrattualmente impegnata.
Fino al 31 dicembre del 2016 i clienti domestici potevano richiedere solo tre tipi di potenza: 3, 4,5 e 6 kW. Dal 1° gennaio di quest’anno, gli scaglioni di potenza tra cui poter scegliere hanno un “passo” più fitto. La potenza può infatti essere modulata, sia in aumento che in diminuzione, con variazioni di 0,5 kW fino ad una potenza di 6 kW (il cliente può richiedere una potenza impegnata di 0,5, 1, 1,5 kW e così via fino a 6 kW). Oltre i 6 kW e fino a 10 kW le variazioni possono essere di 1 kW (si può richiedere una potenza impegnata di 7, 8, 9 o 10 kW) mentre oltre i 10 kW, e fino a 30 kW, sono consentite variazioni di 5 kW (si può richiedere una potenza impegnata di 15, 20, 25, 30 kW).
Le novità in vigore dal 1° aprile
Per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2019 sono state introdotte alcune misure specificatamente dedicate ai clienti domestici che intendano modificare il proprio contratto di fornitura di energia elettrica al fine di variare (in aumento o in diminuzione) il valore della potenza contrattualmente impegnata. Tali agevolazioni prevedono l’azzeramento del contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dovuti al distributore per le richieste di variazione di potenza e la riduzione di circa il 20% del contributo in quota potenza per gli aumenti entro i 6 kW complessivi. Sono inoltre previste misure a tutela del “diritto di ripensamento” dei clienti, cioè di chi dovesse prima aumentare e poi ridurre, o viceversa, la potenza impegnata.
Dal 1° aprile i clienti domestici in maggior tutela fino a 6 kW pagano, una tantum:
• un contributo come diritto fisso del venditore (l’importo è di 23 € per i clienti in Maggior Tutela e Tutela Simile, mentre è a discrezione dell’impresa di vendita nel mercato libero);
• nessun contributo come quota fissa al distributore;
• un contributo in quota potenza di 55 € per ogni kW di potenza disponibile aggiuntiva richiesta (nessun contributo dovuto in caso di riduzione della potenza)
Il contributo in quota potenza non viene addebitato qualora tale richiesta di aumento sia successiva ad una richiesta di riduzione della potenza presentata in data non antecedente il 1° aprile 2017 dal medesimo cliente e con riferimento al medesimo POD e qualora il livello di potenza impegnata conseguente all’incremento non sia superiore né 6 kW, né al livello precedente alla riduzione.
Per praticità riportiamo di seguito una tabella che sintetizza importi e voci di costo in vigore dal 1 aprile in relazione alle variazioni di potenza:
Simulazioni di casi reali
Qualche simulazione di casi reali può essere utile al consumatore interessato a capire quanto andrà a spendere concretamente. Va ricordato che la quota potenza del contributo di connessione è da calcolare in misura proporzionale all’incremento di potenza disponibile che, per questa tipologia di utenze, è del 10% superiore all’incremento di potenza impegnata (v. in bolletta la differenza tra potenza impegnata 3 kW e potenza disponibile 3,3 kW).
Esempio 1: richiesta di un incremento di potenza impegnata da 3 kW a 5,5 kW
55 €/kW * 2,5 kW * 1,1 = 151,25 €
Esempio 2: Richiesta di incremento di potenza impegnata da 3 kW a 7 kW
69,36 €/kW * 4,0 kW * 1,1 = 305,18 €
Ulteriori casi sono riportati nel documento Chiarimenti ed esempi applicativi pubblicato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio idrico.
Per approfondimenti
News ènostra:
Documenti AEEGSI:
Chiarimenti ed esempi applicativi
Delibera Autorità energia 2 dicembre 2015, n. 582/2015/R/EEL
Comments are closed.