L’Agenzia delle entrate ha modificato il quadro B della dichiarazione sostitutiva che il contribuente deve compilare quando il canone è stato già addebitato nella bolletta di un altro componente della stessa famiglia e ha inserito il quadro C per comunicare il venir meno dei presupposti di quanto dichiarato in una precedente dichiarazione.
Come ormai noto, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo per i titolari di un’utenza elettrica di tipo residenziale.
Per tale ragione, il pagamento del canone TV per uso privato avviene mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
La legge ha previsto anche l’esenzione dal pagamento del canone per chi:
• non possiede l’apparecchio televisivo
• o ha un altro componente della famiglia che già paga il canone, come nel caso di soggetti facenti parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate.
Se si verificano questi casi, il contribuente deve inviare all’Agenzia delle entrate un modello definito “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”. Questo modello contiene diversi quadri, che vanno compilati a seconda del tipo di esenzione a cui si ha diritto.
Le modifiche al quadro B
Il quadro da compilare per comunicare che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, perché già addebitato nella bolletta intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, è il quadro B. Esso è denominato Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito.
Ebbene, con il Provvedimento del 24 febbraio 2017, l’Agenzia delle entrate ha modificato proprio il quadro B del modello, dando ora la possibilità di indicare la data a partire dalla quale il contribuente ha diritto all’esenzione.
Inserimento del quadro C
Per semplificarne la compilazione, nella dichiarazione è stato inserito un quadro separato per comunicare variazioni rispetto a quanto dichiarato in una precedente dichiarazione sostitutiva. Come specificato dall’Agenzia delle entrate il quadro va compilato “qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo”.
Validità del vecchio modello
Fino al 25 aprile 2017 (e cioè a 60 giorni dalla data di pubblicazione di pubblicazione del Provvedimento del 24 febbraio 2017) sarà ancora possibile presentare la dichiarazione sostitutiva con il vecchio modello.
Come presentare la dichiarazione sostitutiva
Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della RAI (www.canone.rai.it) e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite:
• applicazione web a cui si accede utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
• intermediari abilitati (Caf e professionisti);
• servizio postale, utilizzando la cosiddetta raccomanda senza busta da spedire al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino
In tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale;
• posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Riferimenti
Provvedimento del 24 febbraio 2017
Il modello della dichiarazione sostitutiva
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