In vista della prima bolletta dell’energia elettrica con la voce di spesa dedicata al canone TV che sarà emessa a luglio, ènostra coglie l’occasione per fare il punto sull’argomento, alla luce anche degli ultimi aggiornamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Come già più volte ricordato, l’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 ha fissato l’abbonamento annuo alla televisione per uso privato per l’anno 2016 a 100 euro complessivi – 92,18 € di canone 3,69 € di Iva e 4,13 di tassa di concessione governativa – e ha introdotto una nuova modalità di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica.
In generale, nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone.
A regime, il pagamento del canone avverrà in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. Ogni impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nei periodi in cui vi è certezza della titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica.
Il 21 giugno l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 29 /E che definisce le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone dovuto nelle varie casistiche, in modo da consentire ad Acquirente Unico di fornire mensilmente alle imprese elettriche le informazioni, così come stabilito dal Decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 giugno.
Per il 2016, primo anno di adozione della nuova modalità di riscossione della tassa, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute nell’anno in corso, per un totale di 70 euro, mentre le successive rate saranno di 10 euro/mese. Obbligata all’addebito è l’impresa elettrica che risulta titolare del contratto alla data del 1° luglio 2016.
Rate di pagamento del canone dovuto per il 2016
Nelle tabelle pubblicate nella Circolare sono indicati l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale per le utenze già attive al 1° gennaio 2016 (tabella 3) e per le nuove attivazioni (tabella 4), in funzione del mese di attivazione.
In un’apposita tabella è indicato l’importo delle rate, sia per le utenze già attive che per le nuove attivazioni, nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre 2016 (tabella 5). Gli importi delle rate di pagamento del canone specificate nelle tabelle sono comprensive dell’IVA e delle tasse di concessione governativa dovute.
Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute. Nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto solo per il primo semestre 2016, sono cumulativamente addebitate le rate dovute in base alla tabella 5.
Cosa succede nei casi di volture o switch?
La voltura corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai fini dell’addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze.
Lo switch (ovvero la cessazione del contratto di fornitura con un’impresa elettrica e la stipula del contratto di fornitura con un’altra impresa elettrica da parte di un medesimo cliente finale) non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone, rimanendo attiva nei confronti di un medesimo cliente finale una fornitura compresa nelle tipologie addebitabili.
Scadenze per la richiesta di esenzione
Ricordiamo che le dichiarazioni sostitutive di non detenzione della TV, per l’esenzione dal pagamento del canone per il secondo semestre 2016 vanno inoltrate entro il 30 giugno. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto l’anno 2017.
Il modello può essere:
• compilato direttamente on line sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;
• stampato, compilato a mano e spedito tramite raccomandata senza busta allo Sportello Abbonamenti TV (SAT) dell’Agenzia delle entrate, al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
ATTENZIONE: se si sceglie di inviare il modello via posta, occorre inviarla tramite la cosiddetta raccomandata senza busta, allegando al modello copia di un documento valido di riconoscimento (carta di identità).
Di seguito i riferimenti utili:
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Sito RAI www.canone.rai.it
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Numero verde Canone RAI: 800 938362
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Sito Agenzia delle Entrate: sezione CANONE
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