Fin dal 2016, per aiutare soci e cosumatori a difendersi dai “venditori d’assalto”, ènostra ha previsto il servizio Stop alle truffe, che raccoglie alcune testimonianze di consumatori vittime di truffe e raggiri, seguite da un’analisi che suggerisce come evitarle.
Ma essere ben informati spesso non basta, perchè l’abilità dei venditori senza scrupoli ci può trarre comunque in inganno e indurci a cambiare fornitore inconsapevolmente. In questo caso, ci viene in aiuto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, anche nota come Antitrust) con un prezioso Vademecum dedicato al consumatore che si deve confrontare con il complicato mercato dell’elettricità (e anche del gas).
Molti sono i suggerimenti pratici contenuti nel Vademecum per indirizzare il consumatore verso una scelta consapevole: la necessità di effettuare un confronto attento delle diverse offerte, la necessità di conoscere la struttura basilare del mercato e del prezzo dell’energia, porre molta attenzione a firmare o dare il proprio consenso telefonico prima di aver letto o compreso le condizioni di fornitura, ecc.
Per approfondire questi aspetti rimandiamo al Vademecum e al nostro servizio Stop alle truffe. Con questo articolo, invece, volgiamo concentrare la nostra e la vostra attenzione sulle soluzioni che l’Antitrust suggerisce in caso di attivazioni non richieste.
Cosa fare se avete sottoscritto un contratto di fornitura inconsapevolmente
“Spesso i venditori o i loro agenti – dice l’Antitrust nel suo Vademecum – tentano di carpire i vostri dati per farvi cambiare fornitore. Nei casi più gravi, l’agente chiede i vostri dati anagrafici, di fornitura e perfino bancari, millantando la necessità di verifiche tecniche da parte del distributore o di non meglio precisate Autorità (non è il loro compito) oppure presentandosi come dipendenti del vostro fornitore (quando in realtà così non è), e in tal modo carpisce la vostra firma ‘per ricevuta’ o ‘per conferma del passaggio’, oppure il vostro consenso vocale“.
Se vi siete trovati di fronte a questo tipo di ventitori e avete mostrato una bolletta, il vostro contatore, comunicato il codice POD della vostra utenza, e avete la sensazione (o la certezza) di aver involontariamente firmato o dato il consenso telefonico per un nuovo contratto di fornitura elettrica, avete due possibilità: il disconoscimento del contratto e il diritto di ripensamento.
Disconoscimento del contratto
Se siete in grado di provare che la firma non è vostra – basta confrontarla con la vostra carta d’identità – o che non siete voi che rispondete alle telefonate, potete disconoscere il contratto, inviando un reclamo all’indirizzo per i reclami che trovate sul contratto, nella registrazione o sul sito dell’azienda di fornitura.
Nel caso di attivazione non richiesta:
- avete diritto a non pagare la fornitura ai sensi dell’articolo 66-quinquies del Codice del Consumo;
- potete sporgere reclamo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- il fornitore non richiesto vi deve riportare al precedente fornitore secondo la procedura di ripristino prevista dalla delibera n. 228/17 dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
Diritto di ripensamento
Il consenso dato nelle vendite telefoniche e a domicilio – si legge nel Vademecum – non è irreversibile: il consumatore dispone del “diritto di ripensamento”, cioè del diritto di recedere dal contratto, nei 14 giorni solari successivi alla conclusione dello stesso, senza condizioni o giustificazioni (articolo 52 del Codice del Consumo). Tale diritto permette in ogni caso al consumatore di rivedere la propria decisione e tornare indietro se non è convinto o se scopre di essere stato ingannato su alcune caratteristiche fondamentali dell’offerta.
Si può recedere dal contratto inviando il modulo di ripensamento che potete trovare nel sito del venditore o una qualsiasi comunicazione (email, raccomandata, ecc.) agli indirizzi forniti dal venditore stesso. Importante è che all’interno della comunicazione inviata vengano riportati l’identificativo della vostra fornitura (nome/cognome intestatario, POD/PDR, codice fiscale) e la data di conclusione del contratto.
Per le vendite a domicilio, i 14 giorni di ripensamento decorrono dalla firma del modulo contrattuale oppure dall’avvenuta accettazione da parte dell’operatore della proposta di cambio fornitore prove- niente dal consumatore.
Per le vendite telefoniche, i 14 giorni di ripensamento decorrono da quando il consumatore invia la conferma scritta o riceve la registrazione della telefonata di conferma (o le credenziali per accedere a tali registrazioni sul sito Internet del venditore).
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