Il 4 giugno è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale 13 maggio 2016 n. 94, che regolamenta l’addebito del Canone RAI in bolletta, ma la faccenda si conferma ricca di contraddizioni e incongruenze. In particolare si complica la questione di chi, non detenendo, un apparecchio televisivo, si era attivato a tempo debito per ottenere l’esonero dal pagamento dell’abbonamento. Secondo il Decreto, infatti, il vecchio Modello di autocertificazione non è valido.
Dal momento che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la “presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo, nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica”, chi ha il contatore per la fornitura di energia elettrica ma il televisore non ce l’ha, può fare richiesta di esenzione dal pagamento tramite un’autodichiarazione, detta “dichiarazione sostitutiva”, da far pervenire all’Agenzia delle entrate.
Nella fase attuativa della legge c’è stato, però, un “andirivieni” di provvedimenti per applicare la legge, causati da dissensi interni alle istituzioni stesse (per i dettagli v. precedente news).
Valgono le vecchie dichiarazioni sostitutive?
Sebbene le bocce non fossero ancora ferme, molti utenti senza TV si erano dovuti attivare per comunicare, entro i termini previsti – 30 aprile, poi prorogato al 16 maggio – il proprio diritto all’esenzione utilizzando, in molti casi, la precedente versione del Modello di richiesta di esenzione. D’altra parte le istruzioni pubblicate ufficialmente nel sito dell’Agenzia delle Entrate, con tanto di FAQ dedicata, risultavano rassicurare anche gli utenti più solerti:
Le dichiarazioni sostitutive presentate su modelli non conformi dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (24 marzo 2016) sono valide?
Le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.
Peccato, però, che l’articolo 6 del Decreto succitato, entrato in vigore solo il 5 giugno, reciti diversamente, invalidando così le autocertificazioni inviate con il modello disponibile prima della data spartiacque del 24 marzo:
“Ai fini della dichiarazione di non detenzione… [omissis]… gli utenti utilizzano esclusivamente il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni”
Di seguito la reazione di Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori pubblicata nel sito dell’UNC: “E’ incredibile che il Decreto entri in vigore solo oggi [ndr 5 giugno 2016], ossia dopo ben 20 giorni dalla scadenza per l’invio dell’autocertificazione sul canone Rai, considerato che, a differenza di quanto sostenuto dal Governo, ha dirette conseguenze sulla dichiarazione che dovevano fare i contribuenti. In particolare, nel decreto è scritto che ai fini della dichiarazione di non detenzione, gli utenti devono utilizzare esclusivamente il modello approvato dall’Agenzia delle entrate il 24 marzo e le successive modificazioni. Una tesi assurda”, continua Dona, “che ci lascia perplessi dal punto di vista legale. Non per niente, secondo quanto sempre sostenuto dall’Agenzia delle entrate, e che è ancora scritto nelle Faq sul sito dell’Agenzia, valgono tutte le dichiarazioni, anche quelle presentate precedentemente alla pubblicazione del modellino, purché rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. Una tesi decisamente più ragionevole e che chiediamo all’Agenzia di confermare”.
“E’ evidente che chiunque abbia presentato una dichiarazione esaustiva che contiene tutti gli elementi utili, non può essere costretto a pagare il canone solo perché non ha compilato il modellino appositamente predisposto. Sarebbe un cavillo burocratico assurdo. In ogni caso questo pasticcio, che immaginiamo e speriamo si risolva per il meglio, conferma che in questa vicenda si sono violati i diritti del contribuente, che avrebbe dovuto avere 60 giorni dall’entrata in vigore di tutti i provvedimenti di attuazione per presentare la dichiarazione, ossia 60 giorni a partire da oggi” ha concluso Dona.
Seguiranno sicuramente altre puntate. D’altra parte la questione, giusto per restare in tema, si sta facendo ormai avvincente come una serie TV…
Riferimenti utili:
- Testo Decreto interministeriale 13 maggio 2016 n. 94
- Sezione Canone TV del sito dell’Agenzia delle Entrate
- Modello dichiarazione sostitutiva di non detenzione TV
- Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva
- Sito www.canone.rai.it
- Sezione FAQ sito www.abbonamenti.rai.it
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