Le recenti modifiche introdotte dalla legge di conversione del Milleproroghe ci consentono di immaginare che sia stato compiuto un primo passo verso un futuro aperto alla generazione distribuita? Forse sì.
Come in molti sanno, la generazione distribuita è una tipologia di produzione di energia finalizzata non solo alla produzione per l’immissione in rete, ma anche all’autoproduzione e all’autoconsumo in sito.
Nei casi in cui l’energia viene prodotta e consumata nello stesso sito, l’impianto di produzione è collegato alle utenze interessate o da una vera e propria rete elettrica privata o da una semplice connessione (e cioè da un insieme di sistemi elettrici utilizzati per la consegna dell’energia), anch’essa privata.
La realizzazione di tali sistemi è fortemente regolata, tanto da essere, in alcuni casi, limitante. In altre parole esistono delle precise regole su come possono essere realizzati i sistemi di produzione e consumo in sito, che distribuiscono l’energia attraverso connessioni o reti elettriche private.
I sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo
La legislazione italiana ne prevede due tipologie:
• i Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), e cioè “sistemi che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste dalla regolazione dell’Autorità, non riforniscono clienti civili”.
Tra le tipologie di SDC troviamo le Reti Interne di Utenza (RIU), gli Altri Sistemi di Distribuzioni Chiusi (ASDC), anche definiti Altre reti private.
Esempi di Sistemi distribuzione chiusi sono i siti industriali (che posseggono uno o più impianti di produzione di energia elettrica e, attraverso una rete privata, la distribuiscono alle proprie linee di produzione o utenze di altro genere); i centri commerciali in possesso di uno o più impianti utili ad alimentare le utenze dei diversi negozi che ospita.
Anche un condominio potrebbe essere un SDC, ma è doveroso ricordare che un SDC non rifornisce clienti civili.
• e i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), e cioè sistemi costituiti sempre da un impianto di produzione e unità di consumo, ma l’insieme dei sistemi elettrici utilizzati per la consegna dell’energia non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione (non siamo in presenta di reti elettriche), ma come attività di auto approvvigionamento energetico.
Tra le tipologie di SSPC troviamo i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU), gli Altri sistemi di Autoproduzione (ASAP), ecc.
Oneri di rete e agevolazioni
Per garantire la continuità di erogazione di energia in caso di avaria o manutenzione dell’impianto di produzione, tutte queste tipologie di sistemi hanno, solitamente, un punto di connessione con la rete elettrica pubblica. Quando ciò accade, si pone il problema degli oneri di rete: come devono essere pagati da questi sistemi? Solo sull’energia prelevata o anche sull’energia consumata?
Nel corso degli anni, molto si è dibattuto sulla questione con:
• da una parte le associazioni di categoria che rivendicavano il “sacrosanto” principio di non gravare di oneri i consumi “dietro al contatore”: gli oneri della rete pubblica non vanno pagati sull’energia autoprodotta e autoconsumata, ma solo su quella prelevata dalla rete pubblica,
• dall’altra il legislatore e il regolatore che vogliono evitare “l’estensione della platea dei soggetti che godono di esenzioni tariffarie”: meno sono i soggetti che pagano gli oneri di rete, più questi ultimi aumentano per coloro che li pagano.
Per evitare ciò, negli ultimi anni, erano stati posti dei “paletti” ben precisi:
• solo i SEU, i SEESEU e le RIU beneficiano dell’agevolazione che consiste nel pagamento degli oneri di rete solo sull’energia prelevata dalla rete pubblica e non su quella autoprodotta e autoconsumata,
• dal 1° gennaio 2015, per questi sistemi era stato introdotto anche il pagamento di una quota parte sull’energia consumata: il Dl 91/2014 aveva stabilito che, oltre agli oneri di rete sull’energia prelevata, i SEU, i SEESEU e le RIU dovevano pagare i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema anche sull’energia consumata, limitatamente alle parti variabili e “in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete”.
• dal 1° gennaio 2014, gli unici sistemi di nuova realizzazione consentiti dalla legge sono i SEU e cioè i sistemi “in cui un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”.
L’inversione di marcia verso la promozione dell’autoconsumo
Le due importanti novità introdotte dal Dl 244/2016, convertito in legge 19/2017, rispetto alle agevolazioni legate all’autoconsumo, sono sembrate un’inversione di marcia verso la promozione dell’autoconsumo.
La prima novità ha eliminato i corrispettivi tariffari su una quota parte dell’energia consumata per i SEU, i SEESEU e le RIU.
La seconda novità è consistita nell’abrogazione del comma 5, articolo 33 della legge 99/2009, il quale stabiliva che “i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema … sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”.
L’abolizione di questo comma equipara le RIU agli Altri sistemi di distribuzione chiusi (ASDC) e i SEU agli Altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC). Ciò significa che, a differenza di prima, anche gli ASDC e gli ASSPC pagheranno i corrispettivi solo sull’energia prelevata dalla rete pubblica e non sul consumo in sito.
Si tratta certo di “piccole” modifiche che non soddisfano a pieno quanto chiesto da tempo dal mondo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, e cioè di mettere i SEU al servizio di più clienti finali e di consentire la realizzazione delle cosiddette “altre reti private” o ASDC.
Ricordiamo che attualmente:
• i SEU possono essere messi al servizio di un solo cliente finale. Ciò, da più parti, è visto come una limitazione alla diffusione della generazione distribuita. Se, ad esempio, si volesse installare un impianto a fonti rinnovabili che serve le utenze di un condominio attraverso una connessione privata, tale sistema non può accedere alle agevolazioni riservate ai SEU, proprio perché il sistema serve più clienti finali;
• e non è consentita la realizzazione di nuovi ASDC. Ciò vuol dire che se un centro commerciale volesse installare un cogeneratore che distribuisse l’energia prodotta ai suoi negozi, non potrebbe configurarsi come ASDC e sarebbe assoggettato così al pagamento degli oneri su tutta l’energia consumata.
Ma non è detto, però, che in futuro si possa ottenere di più: attualmente, in Parlamento è in discussione il disegno di legge cosiddetto “Concorrenza” e molti sono gli emendamenti presentati su spinta delle parti interessate che riguardano proprio lo sviluppo della generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile. Una loro approvazione potrebbe rappresentare certamente un ulteriore passo avanti verso un sistema elettrico nazionale che consente di generare energia là dove serve, favorendo la diffusione delle fonti rinnovabili e un forte incremento dell’efficienza energetica.
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