La risposta delle AdE all’istanza di interpello n. 37 del 20 gennaio 2022 precisa quale sia il trattamento fiscale e IVA da applicare alle somme corrisposte in caso di autoconsumo da fonti rinnovabili in presenza di un autoconsumo collettivo o di una comunità energetica.
A seguito di una istanza di interpello (la 37 del 20 gennaio 2022), l’Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione e chiarito la questione riguardante il trattamento fiscale e a fini Iva a cui sono soggetti chi partecipa o chi gestisce una comunità energetica o un gruppo di autoconsumatori collettivi nel momento in cui vengono percepiti incentivi o altre somme derivate da queste attività.
Nella vendita dell’energia al referente della configurazione, nella forma di autoconsumo collettivo o di comunità energetica, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come alle somme corrisposte non vada applicata l’Iva né al premio incentivante né al ristoro delle componenti tariffarie.
Allo stesso modo accade per la vendita di energia ma solo quando questa attività non si configura come attività commerciale abituale. Nello specifico, l’Agenzia ritiene ad esempio un condominio o una comunità energetica costituita sotto forma di ente non commerciale oppure una persona fisica come soggetti che possono vendere energia senza essere considerati un’impresa di produzione di energia. Pertanto, tutti questi soggetti sono esclusi dall’applicare l’Iva sulle somme raccolte. Viceversa, nel caso in cui il referente del gruppo di autoconsumo collettivo svolga una vera e propria attività di impresa come produttore di energia elettrica, le somme erogate a titolo di corrispettivo per la vendita di energia saranno assoggettate ad Iva.
Anche in merito al trattamento fiscale delle somme erogate, l’Agenzia delle Entrate distingue tra attività di impresa abituale e attività di vendita non abituale. In particolare, in relazione ai diversi beneficiari:
- nel caso in cui il beneficiario sia il proprietario dell’edificio in veste di persona fisica che non svolge attività d’impresa, arte o professione né la tariffa premio né le componenti tariffarie restituite sono fiscalmente rilevanti. Il corrispettivo per la vendita dell’energia è fiscalmente rilevante (configurando un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lett. i), del Tuir) per la sola energia eccedente l’autoconsumo istantaneo
- se si tratta invece di una comunità energetica in forma di ente non commerciale, né la tariffa premio incentivante né la restituzione delle componenti tariffarie hanno rilevanza reddituale ai fini Ires. Allo stesso tempo, però, i proventi derivanti dalla vendita di energia vanno a formare la base imponibile ai fini Ires in quanto ritenuti riconducibili allo svolgimento di una attività che, anche se non abituale, rimane pur sempre di tipo commerciale (riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”)
- infine, nel caso in cui il beneficiario sia un produttore che svolge attività d’impresa in qualità di referente di un gruppo di autoconsumatori, il premio incentivante deve essere interpretato come un componente positivo di reddito e dunque soggetto a ritenuta come indicato all’articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 (Circolare 46/E del 19 luglio 2007).
Un’ulteriore precisazione dell’Agenzia delle Entrate sottolinea l’importanza di tener conto nei ragionamenti sul trattamento fiscale delle somme derivate dalla vendita di energia della quantità di energia prodotta ed immessa in rete. Se, infatti, l’Agenzia ritiene la produzione di energia non associabile ad attività commerciale abituale per impianti fino a 200 kW di potenza, al contrario, nel caso venissero utilizzati uno o più impianti per una potenza cumulata complessiva superiore al suddetto limite di 200 kW, le comunità energetiche costituite in forma di enti non commerciali o i condomini che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo collettivo dovrebbero essere considerati come produttori abituali di energia e, di conseguenza, le somme derivate dalla vendita di energia concorrerebbero a formare reddito d’impresa e sarebbero sottoposte ai trattamenti fiscali previsti.
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