La Legge di stabilità 2016 ha stabilito che il pagamento del Canone avvenga mediante addebito nella bolletta legata alla fornitura (contatore) della casa di residenza anagrafica. Per chi non possiede un televisore c’è tempo fino al 16 maggio per ottenere l’esonero dal pagamento del Canone Rai per l’anno 2016. Negli ultimi tempi la questione Canone ha subito però più di qualche “stop&go” che può avere disorientato gli utenti, perciò vale la pena fare un po’ di chiarezza, mettendo in ordine le informazioni.
Cosa si intende per apparecchio televisivo
Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo o apparecchio atto alla ricezione (art. 1 del R.D.L., n. 246/38). Con Nota n. 9668 del 20 aprile 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico, ha precisato che “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”. A questo link è disponibile una tabella esemplificativa delle apparecchiature per le quali si deve pagare il canone.
Come già noto, l’importo del Canone è di 100 euro. Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dal fornitore di energia elettrica avverrà in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.
L’andirivieni normativo sulla richiesta di esenzione
Dal momento che la Legge di stabilità ha introdotto la “presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo, nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica”, chi ha il contatore per la fornitura di energia elettrica ma il televisore non ce l’ha, può fare richiesta di esenzione dal pagamento tramite un’autodichiarazione, detta “dichiarazione sostitutiva, da far pervenire all’Agenzia delle entrate.
Nella fase attuativa della legge c’è stato, però, un “andirivieni” di provvedimenti per applicare la legge, causati da dissensi interni alle istituzioni stesse. Di seguito riportiamo le fasi evolutive:
• il 24 marzo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblica un primo Provvedimento che dispone le modalità di invio per la richiesta di esenzione e pone il 30 aprile 2016 come termine ultimo;
• il 13 aprile, il Consiglio di Stato esprime il proprio parere negativo su alcuni punti dello schema di Decreto attuativo della legge che ha previsto l’introduzione del Canone Rai in bolletta;
• il Governo accetta le puntualizzazioni del Consiglio di Stato e dispone la modifica dello schema di decreto;
• il 21 aprile l’Agenzia delle Entrate, con un nuovo Provvedimento, che modifica quello del 24 marzo, proroga al 16 maggio i termini per presentare la richiesta di esenzione per il Canone Rai 2016.
Termini per la richiesta di esonero
Chi non possiede un televisore e non vuole vedersi addebitato il Canone in bolletta da parte delle imprese elettriche, deve fare richiesta di esonero dal pagamento, con una dichiarazione sostitutiva. Se presentata entro il 16 maggio, la richiesta esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto il 2016. Se presentata dal 17 maggio al 30 giugno, esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. Se presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
Come presentare la richiesta
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata direttamente dal contribuente, compilando il Quadro A del modello previsto dall’Agenzia delle entrate. Per praticità riportiamo di seguito i link utili:
Modello di dichiarazione sostitutiva
Istruzioni per compilare il modello
Esempi di compilazione del modello
Il modello può essere:
• compilato direttamente on line sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;
• stampato, compilato a mano e spedito tramite raccomandata senza busta allo Sportello Abbonamenti TV (SAT) dell’Agenzia delle entrate, al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
ATTENZIONE: se si sceglie di inviare il modello via posta, occorre inviarla tramite la cosiddetta raccomandata senza busta, allegando al modello copia di un documento valido di riconoscimento (carta di identità).
Cos’è la raccomandata senza busta
E’ detta anche raccomandata in foglio, è un tipo di raccomandata che non prevede l’inserimento dei documenti in una busta, come si fa di solito.
Bisogna prendere i fogli da spedire, lasciando in bianco l’ultimo foglio. Il plico di fogli va piegato in tre parti di uguale dimensione. Il soffietto creato dal plico va poi graffettato. Sulla facciata bianca del plico va poi scritto l’indirizzo a cui spedire (v. guida a questo link).
Altri modi per recapitare la dichiarazione sostitutiva
Per far avere all’Agenzia delle entrate la dichiarazione sostitutiva per l’esonero dal Canone Rai o per comunicare su quale utenza tra quelle a lui intestaste preferisce venga addebitato, il contribuente può rivolgersi anche al commercialista, alle associazioni sindacali di categoria oppure ancora ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF).
Dichiarazione sostitutiva per chi ha più utenze elettriche
Può accadere che diversi componenti della stessa famiglia anagrafica siano titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse (caso tipico, la seconda casa).
In questi casi, il Canone va pagato solo una volta per ogni famiglia anagrafica. Per evitare di vederselo addebitare più volte, sarà sufficiente comunicare allo sportello abbonamenti TV dell’Agenzia delle entrate (SAT) su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti, compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva, lo stesso menzionato sopra.
A differenza di quanto accade per gli utenti che non hanno il televisore, in caso di più utenze elettriche dichiarazione va presentata una volta sola; in altri termini non deve essere ripresentata annualmente.
Per approfondimenti:
Canone TV, sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate
Canone Rai, sezione dedicata del sito della RAI
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