#Labollettasvelata – Capitolo 2
Canone RAI: come autocertificare il diritto all’esenzione
Come ormai noto, da quest’anno il pagamento del Canone RAI non avverrà più tramite bollettino, ma mediante addebito nella bolletta nella casa di residenza anagrafica. Associato alla fattura dell’utenza di energia elettrica, si presume dunque il possesso di un apparecchio ricevente. L’eventuale diritto all’esenzione va autocertificato presentando dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello per la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato mediante il quale l’intestatario della bolletta elettrica certifica all’Agenzia delle Entrate il diritto all’esenzione per uno dei seguenti casi:
• non possesso di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica*, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
• non possesso di ulteriore apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica, oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;
• il caso in cui il canone non debba essere addebitato al dichiarante in quanto dovuto in relazione alla bolletta intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
• il caso in cui vengano meno i presupposti di una dichiarazione precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.
*Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del D.P.R. n. 223/1989).
Il Modello è disponibile sui siti dell’Agenzia delle entrate, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Canone RAI. Eventuali aggiornamenti al modello saranno pubblicati nei citati siti internet.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione sostitutiva va presentata:
• on line direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
• tramite intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998
• via posta in plico raccomandato senza busta, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
TEMPI DI PRESENTAZIONE
Per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, l’autocertificazione di non possesso della televisione va presentata via posta entro il 30 aprile 2016 oppure per via telematica entro il 10 maggio 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata via posta tra il 1° maggio e il 30 giugno 2016 e in via telematica tra l’11 maggio e il 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. Le autocertificazioni presentate tra il 1° luglio 2016 e il 31 gennaio 2017 avranno effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
Per approfondimenti:
Modello di dichiarazione sostitutiva
Istruzioni per la compilazione
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
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